vendita per soddisfare un precedente credito insoluto e di liberare il debitore, non  č patto commissorio


04.11.2001

Cass.  05.06.2001, n. 7585

 

Gli artt. 1963 e 2744, c.c., che sanciscono il divieto del patto commissorio, postulano che il trasferimento - ovvero il procedimento indiretto della promessa di trasferimento al creditore, cui l'indicato divieto č estensibile per identitā di ratio - della proprietā della cosa che ha formato oggetto di ipoteca, di pegno o di anticresi, sia condizionato sospensivamente al verificarsi dell'evento futuro ed incerto del mancato pagamento del debito.

 

Ne consegue che, qualora il trasferimento o la promessa di trasferimento vengano, invece, pattuiti puramente e semplicemente allo scopo non giā di garantire l'adempimento di un'altra obbligazione con riguardo all'eventualitā, non ancora verificatasi, che essa rimanga inadempiuta, ma di soddisfare un precedente credito rimasto insoluto e di liberare, quindi, il debitore dalle conseguenze connesse alla sua pregressa inadempienza, non sono configurabili le condizioni richieste dalle citate norme per l'operativitā del divieto da esse previsto.